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Congedo parentale indennizzato fino a 12 anni. Ecco cosa cambia

Il ministro del Lavoro Orlando presenta due schemi di decreto appena approvati. Per il genitore solo, congedo esteso da 10 a 11 anni. Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni ed indennità di maternità per autonome e libere professioniste

di Fabrizio Arnhold 31 Marzo 2022 15:55
financialounge -  congedo parentale indennità lavoro

Indennizzi parentali fino ai 12 anni di età del figlio. I genitori avranno presto diritto a maggiori indennizzi parentali. Il governo ha infatti approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee che “estendono i diritti dei lavoratori e introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”.

AUMENTO DEL LIMITE DA 6 A 12 ANNI


Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, annuncia che tra le norme “c’è l’aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per il quale si può chiedere il congedo parentale parzialmente indennizzato”. Non si tratta dell’unica novità perché aumentano anche i mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) che salgono da sei a nove.

ESTESO IL DIRITTO DEL GENITORE SOLO


Il diritto al congedo parentale per il genitore solo verrà esteso da 10 a 11 mesi. È quanto previsto da uno dei due schemi di decreto legislativo approvati oggi dal Consiglio dei ministri per il recepimento di direttive Ue. Finora l’estensione a 11 mesi era consentita solo nel caso di utilizzo da parte di entrambi i genitori con l’utilizzo di cinque mesi da parte del padre. Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni.

INDENNITÀ PARI AL 30% DELLA RETRIBUZIONE


In una nota il ministro Orlando spiega che “il livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è concessa un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

FINO A TRE ANNI PER IL FIGLIO DISABILE


“L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30 per cento”, continua la nota del ministro Orlando che precisa come “fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale”.

INDENNITÀ ANCHE PER LAVORATRICI AUTONOME


Orlando precisa che "viene aumentata da sei a dodici anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti" e che "è stato esteso il diritto all'indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio".

LAVORO AGILE CON FIGLI FINO A 12 ANNI


I genitori di figli fino a 12 anni avranno priorità nell’accesso al lavoro agile. Lo prevede lo schema del decreto legislativo approvato oggi dal governo. “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità". La stessa priorità è riconosciuta ai caregiver.

PIÙ FACILE PASSARE AL PART TIME


L’impianto normativo del decreto prevede anche che la lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (in caso di figli di età inferiore a 13 anni, o di patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori) “non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro”. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi “ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla”.
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