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La sentenza

Lavoratore licenziabile se rifiuta mascherina, ora lo sancisce la legge

Il licenziamento di una maestra di Rovereto è stato confermato dal giudice: "Anteposte opinioni personali all'interesse generale"

di Redazione 9 Agosto 2021 11:16
financialounge -  Covid-19 lavoro Mascherina

I lavoratori che si rifiutano di indossare la mascherina sul posto di lavoro sono licenziabili. Il precedente è stato stabilito dal Tribunale di Trento che, nei giorni scorsi, ha respinto il ricorso di una maestra licenziata perché non indossava la mascherina in aula.

MAESTRA NO MASK


La vicenda è avvenuta in una scuola materna di Rovereto, in provincia di Trento. Fin dal rientro in aula, a settembre 2020, la maestra L.S. aveva protestato contro l'obbligo di indossare la mascherina protettiva, cosa che invece non era obbligatoria per i piccoli alunni. All'origine della protesta, secondo l'insegnante, i pericoli per la propria salute che l'utilizzo prolungato del dispositivo avrebbe potuto causare.

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO


Dopo una serie di richiami, il Dipartimento istruzione della Provincia Autonoma di Trento, ritenendo il gesto "una violazione del regolamento interno grave", aveva proceduto al licenziamento per giusta causa. L'insegnante, quindi, aveva deciso di portare la vicenda all'attenzione del giudice del lavoro che, però, ha dato ragione al Dipartimento ritendendo giusto il licenziamento.

OBIEZIONE DI COSCIENZA


La maestra, nei mesi scorsi, aveva rifiutato di indossare la mascherina "per obiezione di coscienza", come affermato nel corso delle audizioni disciplinari. Una condotta che il giudice ha ritenuto passibile di licenziamento perché la mascherina è un dispositivo di protezione individuale (Dpi) e, come da sentenze della Cassazione, il persistente rifiuto di indossare un Dpi giustifica il licenziamento. Inoltre, il tribunale del Lavoro ha ricordato nella sentenza come la lavoratrice abbia anteposto convinzioni personali - cioè che la mascherina non protegga dal Covid - all'interesse generale, rappresentato in questo caso dalla protezione di alunni, colleghi e famiglie.

UN CASO SIMILE A TREVISO


Nel ricorso presentato in Tribunale la lavoratrice aveva affermato, inoltre, di non indossare la mascherina a causa di gravi motivi di salute dovuti a difficoltà respiratorie per trauma toracico e contusioni polmonari pregresse. Tuttavia, non sarebbero state presentate adeguate certificazioni mediche a supporto di quanto affermato. Un caso simile era avvenuto, più o meno nello stesso periodo in una scuola elementare di Treviso. Anche in questo caso una maestra, che si era rifiutata di indossare la mascherina in aula affermando che "il Covid non esiste", era stata licenziata.

IL CODICE CIVILE


In un altro caso simile il Tribunale di Venezia era stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di sospendere (cosa differente dal licenziamento) un lavoratore che si era rifiutato di indossare la mascherina. Anche in questo caso, secondo i giudici, il rifiuto del lavoratore era sanzionabile con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. I magistrati avevano richiamato l'articolo 2087 del Codice civile, che oltre agli obblighi imposti dalla normativa, permette al datore di lavoro di adottare ulteriori misure di sicurezza per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro. Un'interpretazione che potrebbe riguardare anche la richiesta di vaccinazione per accedere ai luoghi di lavoro. D'altronde, spetterà ai datori di lavoro verificare il possesso del Green Pass per entrare in ufficio o in fabbrica.
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