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Sotto la lente

Fisco, ecco cosa rischiano i furbetti del contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate prepara controlli a raffica: chi ha intascato indebitamente il contributo rischia di pagare fino al 200% in più

di Fabrizio Arnhold 9 Luglio 2021 12:31
financialounge -  Agenzia delle Entrate Contributi a fondo perduto fisco sanzioni

In questi mesi di pandemia, il governo con una sfilza di provvedimenti ha messo a disposizione delle fasce di lavoratori colpiti dalla crisi, contributi a fondo perduto. Per richiedere i sostegni, però, occorreva rispettare alcuni requisiti, come per esempio il calo del fatturato del 30 per cento rispetto all’anno precedente. E chi ha richiesto il contributo, pur non avendo rispettato le condizioni? Rischia di pagare l'errore molto caro.

SANZIONI TRA IL 100 E 200%


Il Fisco si sta attrezzando per far partire i controlli a pioggia: chi ha indebitamente intascato il contributo a fondo perduto rischia una sanzione tra il 100 e il 200 per cento in più oltre la somma da restituire. A fare chiarezza su queste modalità è proprio l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 45/E, pubblicata il 7 luglio.

LA NOTA DELLE ENTRATE


L’Agenzia delle Entrate autorizza il recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. “Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo I, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, riporta l’Agenzia nella nota.

LE SANZIONI


Sempre l’Agenzia delle Entrate, precisa che l’attività di recupero del contributo avviene con l’applicazione di una sanzione “nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento”. E per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Detto in altre parole, bisogna pagare e basta, senza scorciatoie o dilazioni varie. Sempre sul sito delle Entrate, si legge che oltre alla sanzione, dall’articolo 316-ter del Codice penale è prevista alternativamente “la reclusione da 6 mesi a 3 anni” e “nel caso nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4mila euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito”.

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO


Oltre alla multa, bisognerà anche restituire il contributo indebitamente intascato. "Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versano le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997)". Si può procedere con il versamento tramite la compilazione del modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020.

AL VIA LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO


Dal 5 luglio sono partite le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai Cfp automatici, come previsto dal dl Sostegni bis. A firmare il provvedimento è stato il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo e le istruzioni per farlo. C’è tempo fino al 2 settembre.

COME FARE


Fino a questo termine, infatti, i contribuenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità per accedere sono sempre le solite, quindi con lo Spid, la Cie (Carta di identità elettronica) oppure con la Carta nazionale dei servizi, ossia la tessera sanitaria (Cns).

A CHI È RIVOLTO IL CONTRIBUTO


Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal dl Sostegni bis (dl 73/2021, commi da 5 a 15), è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro e può avere un importo massimo di 150mila euro. Per poter accedere alla misura occorre però rispettare due requisiti: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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