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MIFID II: gli impatti sugli investitori retail

13 Giugno 2014 11:20
financialounge -  consulenza finanziaria fondi di investimento investimenti MiFID II OICR Unione europea
La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la direttiva comunitaria introdotta in Italia nel 2007 che ha costituito un passo importante verso la costruzione di un mercato finanziario integrato efficace e competitivo all'interno dell'Unione Europea.

Sono state molte le novità introdotte con la MiFID, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi informativi. Partendo dalla classificazione della clientela si passa all'individuazione degli obblighi informativi da assolvere tra i quali:
1) la classificazione assegnata;
2) gli eventuali conflitti di interesse;
3) le commissioni pagate a terzi;
4) la descrizione degli strumenti finanziari;
5) la execution policy;
6) le informazioni sulle perdite.

Infine, ma non certo per importanza, i test di adeguatezza e appropriatezza, consentono di validare la soluzione d’investimento proposta alle effettive esigenze dichiarate dal cliente – investitore.
Ma ora si sta lavorando al varo della MIFID II che obbliga le case d’investimento a dichiarare in anticipo la tipologia di consulenza che intendono offrire ovvero se di carattere distributivo e legata ad un catalogo prodotti con vincoli di gruppo o contrattuali oppure erogata in modo indipendente.

Secondo alcuni addetti ai lavori più critici si sarebbe potuto dire chiaramente che chi fa consulenza può essere remunerato solo ed esclusivamente dal cliente e non dalle società prodotto. Tuttavia, la normativa introduce anche spunti interessanti.
Come ad esempio l'intervento esplicito nei confronti delle case di gestione per rendere più comprensibili i prodotti per i clienti e sulla consapevolezza della loro tolleranza al rischio. In estrema sintesi non si potrà più offrire uno strumento troppo complesso o rischioso a investitori privati.

Il primo punto della MIFID II in questo ambito riguarda la raccomandazione agli intermediari di astenersi dal distribuire direttamente ai clienti al dettaglio talune tipologie di prodotti finanziari nelle quali sono ravvisabili caratteristiche di complessità molto elevata e di scarsa intellegibilità delle connotazioni strutturali, che possono pregiudicarne l'idoneità a soddisfare gli interessi e indurre ad assumere notevoli rischi in modo inconsapevole: nell'elenco dei prodotti appartenenti a tale tipologia non sono presenti gli OICR (fondi comuni e comparti di Sicav).

Un secondo elemento significativo riguarda invece la raccomandazione agli intermediari di distribuire alla clientela al dettaglio talune tipologie di prodotti che presentano connotazioni strutturali di elevata complessità nell'ambito di un servizio di consulenza evoluta, svolto rispettando determinate modalità di azione e cioè: gli OICR (diversi da quelli in formato UCITs) con leva maggiore di 1; i fondi comuni d'investimento alternativi, che investono in crediti e/o in operazioni di cartolarizzazione, o in titoli di società in crisi.
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