L'ordinanza

Il datore di lavoro non può imporre le ferie a piacimento al dipendente

L’impossibilità di imporre le ferie al dipendente è stata sancita dall’ordinanza 24977/22 della sezione lavoro della Corte di Cassazione

di Anna Patti 24 Agosto 2022 10:44

financialounge -  Cassazione Diritti dei lavoratori ferie forzate
Le ferie forzate non sono ammissibili. Questo è quanto risulta dalla recente ordinanza 24977/22 pubblicata il 19 agosto dalla sezione lavoro della Cassazione. Dunque Il datore di lavoro non può imporre a piacimento, o a sorpresa, le ferie al dipendente. Il potere, senz'altro unilaterale, di determinare il periodo di fruizione va esercitato dall'azienda tenendo conto degli interessi del lavoratore e dandogli la possibilità di organizzarsi per fruire in concreto del periodo di riposo annuale.

LA TUTELA DEL LAVORATORE


Se le decisioni assunte dall’azienda non permettono ai dipendenti di programmare le vacanze facendo così venir meno l’effettivo ristoro delle energie psico fisiche, ovvero la ragione per cui le ferie sono preordinate, scatta il ripristino del monte ore che si ritiene decurtato in modo illegittimo. Il diritto alle ferie è sancito dalla nostra Costituzione all’art 36: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Dall’articolo si evince che la legge impone una sorta di obbligo in capo al dipendente che “deve” fruire delle ferie.

LA DETERMINAZIONE DELLE FERIE


Non vi è dubbio che spetti al datore di lavoro stabilire in modo esatto il periodo delle ferie, mentre al lavoratore va data la possibilità di indicare il periodo di tempo in cui intende fruire del riposo. Il potere di determinare le ferie, che è una delle forme in cui la società esercita il generale potere direttivo, deve risultare utile alle esigenze dell’azienda ma non vessatorio per il lavoratore che deve poter organizzare al meglio il suo riposo per godere dei benefici psico fisici.

IL COMPORTAMENTO ILLECITO DELL’AZIENDA


Se i dipendenti apprendono soltanto dalla busta paga del collocamento forzoso in ferie perché alcune ore di cassa integrazione straordinaria sono indicate come riposi fruiti diventa definitiva la condanna per l’impresa che è tenuta alla reintegrazione in forma specifica, ovvero a dare la possibilità di godere delle ferie, perché il lavoratore possa fruire dell’effettivo ristoro delle energie lavorative.

LA COMUNICAZIONE DIRETTA


Secondo quanto stabilito dalla Cassazione risulta insufficiente la comunicazione effettuata alla rappresentanza sindacale unitaria che non può sostituire la comunicazione diretta al dipendente sulla necessità di godere delle ferie programmate prima di fruire della cassa integrazione straordinaria. Il collocamento forzoso in ferie nella misura di due, quattro o otto ore giornaliere è senz'altro in contrasto con la finalità di ristoro delle energie psico-fisiche. Il datore di lavoro non può dedurre che sarebbe stata applicata la prassi aziendale secondo cui il lavoratore fruisce delle ferie residue prima di essere collocato in cassa integrazione straordinaria: affinché possa ritenersi esistente tale prassi è necessario allegare e provare che il comportamento evocato abbia carattere generale e sia dunque applicato nei confronti di tutti i dipendenti della società oltre che protratto nel tempo.

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