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La semplificazione

Dal 1 luglio cambiano le regole per l’IVA sugli acquisti online, ecco come

Vendite intracomunitarie fino a 10.000 euro tassate nello Stato di provenienza. Superata la soglia, si paga imposta nel Paese d'arrivo

di Gaia Terzulli 14 Giugno 2021 13:00
financialounge -  Acquisti intracomunitari acquisti online IVA Mezzi di trasporto Normativa Ue

Cambiano le regole sulla tassazione dei beni materiali acquistati online. Dal 1 luglio le “vendite intracomunitarie a distanza” saranno soggette a una nuova normativa fiscale: si applicherà l’Iva nel Paese di provenienza dei beni solo se il valore di questi non supera i 10.000 euro. Oltrepassata tale soglia, l’imposta sarà applicata nel Paese di destinazione.

LE VENDITE INTRACOMUNITARIE A DISTANZA


Prima di entrare nel merito della normativa, chiariamo cosa s'intende per vendite intracomunitarie a distanza. Si considerano tali le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo, quando sono soddisfatte due condizioni.

LA CONDIZIONE DI CHI CEDE IL BENE


La prima riguarda lo stato del cessionario: questo deve essere un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo che non sia tenuto ad applicare l’Iva sugli acquisti intracomunitari e che non abbia optato per tale applicazione (ad esempio, un’impresa che non ha diritto alla detrazione fiscale o un ente che non svolge attività commerciale). Infine, il cessionario può essere un privato consumatore.

I BENI INTERESSATI DALLA NORMATIVA


La seconda condizione riguarda i beni tassati, trasportati da uno Stato comunitario a un altro, quello del consumatore finale. Questi non devono essere mezzi di trasporto nuovi o beni da installare o montare a cura del fornitore. Questo significa che, oltre alle prestazioni di servizi TTE transfrontalieri (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), anche le vendite intracomunitarie di beni per importi non superiori ai 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali.

LA RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELLA SOGLIA PER 2 ANNI


Tuttavia, è previsto che il fornitore di beni venduti a distanza o il prestatore di servizi TTE possa decidere di non applicare la soglia dei 10.000 euro, attenendosi alle norme generali relative al luogo di destinazione della cessione o prestazione, vincolandosi ai fini Iva in tal senso per due anni.

LA SOGLIA SI APPLICA ALL'ANNO DI RIFERIMENTO


In merito alla normativa, va specificato che la soglia Ue di 10.000 euro non deve risultare superata nell’anno precedente a quello di riferimento. In quest’ultimo anno la regola è applicabile fino all’eventuale superamento della soglia. Per esempio, l’impresa italiana che nel 2020 ha effettuato vendite intracomunitarie a distanza per un ammontare non superiore a 10.000 euro, dal 1° luglio 2021 può avvalersi della semplificazione in vigore a condizione che, nei primi sei mesi del 2021, non abbia portato a termine vendite intracomunitarie per oltre 10.000 euro.

NON SONO ESENTI DALLA NORMA LE IMPRESE A REGIME FORFETARIO


Vediamo un altro esempio: se un’impresa italiana, anche in regime forfetario ex legge 190/2014, ha effettuato tra gennaio e giugno 2021 vendite intracomunitarie in Francia per 6.000 euro, in Germania per 9.000 euro e in Belgio per 7.000 euro, ha superato i 10.000 euro. Dunque, anche se l’impresa ha trattato tali vendite come cessioni nazionali rientranti nel regime forfetario, in quanto di ammontare inferiore alle soglie-Paese in vigore fino al 30 giugno 2021, sarà comunque obbligata a tassare tutte le vendite intracomunitarie effettuate dal 1° luglio 2021 nei Paesi di destinazione dei beni e non potrà dichiararle nell’ambito del regime forfetario applicato in Italia.

ESCLUSE DALLA NORMA LE IMPRESE CON SEDI IN VARI STATI UE


Va infine ricordato che la normativa in vigore dal 1° luglio è riservata ai soggetti passivi stabiliti in un solo Paese dell’Ue: non possono avvalersene le imprese che, oltre alla sede principale, hanno anche stabili organizzazioni in altri Stati comunitari. Pertanto, non possono attenersi alla nuova direttiva le imprese che effettuano vendite intracomunitarie con partenza dei beni da più Paesi Ue.
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