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Il Consiglio dei Ministri approva la direttiva AIFM

6 Dicembre 2013 16:40
financialounge -  AIFM AIFMd
Il prossimo step è presso le Commissioni parlamentari (in particolare le Commissioni Finanze di Camera e Senato e le rispettive Commissioni Affari Europei) chiamate a formulare pareri di competenza,

Ma intanto oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMd) accogliendo molte delle istanze presentate da Assogestioni e, in particolare:

(1) di riconoscere un adeguato regime transitorio per l'adeguamento delle SGR "di promozione" al nuovo quadro normativo;

(2) di salvaguardare, per gli OICR armonizzati, il modello nazionale che consente alla SGR di "affidare" al depositario il calcolo del NAV;

(3) di rendere autonoma la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini rispetto alla prestazione del servizio di gestione di portafogli;

(4) di introdurre il nuovo veicolo d'investimento, le SICAF;

(5) di prevedere una definizione di "FIA italiano riservato" allargata che comprende cioè non solo gli investitori professionali ai sensi della MIFID, ma anche altre categorie di investitori che verranno individuate dal MEF con proprio regolamento;

(6) per le SGR che gestiscono FIA italiani prima del 22 luglio 2013, di poter usufruire di un anno di tempo (ovvero fino a luglio 2014) per adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva AIFM.

Le numerose modifiche alla disciplina primaria hanno determinato un ripensamento della struttura del titolo III del TUF nonché dell'impianto finale presente nel TUF. In particolare, il titolo III del TUF è stato suddiviso secondo le seguenti macro aree:

(i) Soggetti autorizzati italiani (Sgr, Sicav e Sicaf) e attività esercitabili ai sensi delle direttive UCITS e AIFMD e delle relative disposizioni di attuazione;

(ii) Disciplina degli Oicr italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf in gestione esterna, strutture master-feeder, fusione e scissione);

(iii) Operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri;

(iv) commercializzazione di OICR (in Italia di OICVM UE, FIA riservati, FIA non riservati);

(v) obblighi per le SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti;

(vi) Disciplina del depositario.

Lo schema di decreto accogliendo anche le istanze di Assogestioni sul fronte fiscale introducendo importanti modifiche al regime degli OICR esteri, alle modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione a tutti gli OICR, italiani ed esteri, diversi da quelli immobiliari, nonché in materia di obblighi di sostituto d'imposta.

Più in dettaglio, il regime attualmente previsto per gli OICVM esteri viene esteso a tutte le tipologie di OICR esteri, diversi da quelli immobiliari, a prescindere dall'oggetto dell'investimento. In particolare, è prevista la sostanziale armonizzazione del regime fiscale degli OICR esteri, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, agli omologhi prodotti italiani, con conseguente applicazione del regime di tassazione sostitutiva esclusivamente in capo ai partecipanti; per gli OICR immobiliari esteri viene introdotta una disciplina analoga a quella stabilita per i fondi immobiliari italiani.

Quanto alle modalità di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, diversi da quelli immobiliari, viene introdotta una semplificazione dei relativi criteri mediante la eliminazione del riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell'OICR.
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